Termini e condizioni della polizza di carico

Termini e condizioni della polizza di carico di Atlantic Container Line AB

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1. Definizioni

Nella presente Polizza di carico il termine “Vettore” comprende Atlantic Container Line AB, la nave, il proprietario, il comandante e qualsiasi noleggiatore, prevettore, vettore e qualsiasi altra persona che partecipi al trasporto della merce.

Il termine “Commerciante” comprende il caricatore, il destinatario, il ricevitore della merce, il titolare della presente Polizza di carico, qualsiasi persona che possieda o abbia diritto al possesso della merce o della presente Polizza di carico, qualsiasi persona che abbia un interesse presente o futuro nella merce o qualsiasi persona che agisca per conto di una delle persone sopra menzionate. Il termine “Contenitore” comprende qualsiasi contenitore, rimorchio, cisterna trasportabile, furgone elevatore, piattaforma, pallet o qualsiasi altro mezzo di trasporto simile utilizzato per consolidare le merci.

Per “Regole dell'Aia” si intendono le disposizioni della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative alle polizze di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924. “Regole dell'Aia-Visby” indica le Regole dell'Aia come modificate dal Protocollo firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968 e, ove applicabile, dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1979. “COGSA” indica il Carriage of Goods by Sea Act degli Stati Uniti d'America approvato il 16 aprile 1936. “COGWA” indica il Carriage of Goods by Water Act del Canada modificato nel 1993.

Le parole “a bordo”, o simili, significano a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto.

2. Tariffa del vettore

Le disposizioni della Tariffa applicabile del Vettore, se del caso, sono incorporate nel presente documento. Copie di tali disposizioni possono essere ottenute dal Vettore o dai suoi agenti su richiesta o, se del caso, da un ente governativo presso il quale è stata presentata la tariffa. In caso di incongruenza tra la presente Polizza di carico e la Tariffa applicabile, prevarrà la presente Polizza di carico.

3. Responsabilità del vettore - Clausola fondamentale

  1. Per la rotta commerciale degli Stati Uniti: La presente polizza di carico è soggetta alle disposizioni del Carriage of Goods by Sea Act statunitense del 1936 (COGSA) nella misura in cui è obbligatoriamente applicabile. Inoltre, si conviene che il COGSA, comprese tutte le sue limitazioni e difese, e lo U.S. Pomerene Act del 1916, si applicheranno per contratto a tutte le spedizioni da o verso gli Stati Uniti prima del carico e dopo lo scarico dal momento in cui le merci sono ricevute dal Vettore nel luogo di ricevimento o nel porto di carico fino alla consegna da parte del Vettore nel porto di scarico o nel luogo di consegna, a seconda dei casi.
  2. Rotte commerciali diverse dagli Stati Uniti: La presente polizza di carico sarà soggetta alle disposizioni delle Regole dell'Aia del 1924 o delle Regole dell'Aia di Visby del 1968 (compreso il Protocollo del 1979) o del Canadian Carriage of Goods by Water Act (COGWA), ma solo nella misura in cui tali Regole o Act siano obbligatoriamente applicabili alla presente polizza di carico.
  3. Le tariffe e i regolamenti del vettore, come applicabili alla presente spedizione, sono anch'essi incorporati nel presente documento come se fossero riportati per esteso. Copie sono disponibili su richiesta scritta presso uno qualsiasi degli uffici del vettore sopra elencati.
  4. Il vettore avrà inoltre diritto a tutti i benefici delle leggi o dei regolamenti di qualsiasi paese e delle disposizioni dei contratti di qualsiasi agente, dipendente o vettore subappaltante che possano essere applicabili alle merci prima del carico o dopo lo scarico della nave, comprese tutte le difese e le esclusioni ivi previste e tutte le limitazioni inferiori a quelle previste dalla clausola 6 della presente polizza di carico. Copie dei contratti di subappalto saranno messe a disposizione dell'Esercente su richiesta scritta a uno qualsiasi degli uffici del vettore sopra elencati.
  5. Il Vettore avrà il diritto di trasportare sul ponte veicoli, macchinari, imbarcazioni o altri carichi alla rinfusa di grandi dimensioni e di trasportare sul ponte qualsiasi carico containerizzato, sia esso imballato dal Mittente o dal Vettore. Tali merci trasportate sul ponte saranno considerate trasportate sottocoperta e soggette alla COGSA, alla COGWA o alle suddette Regole, o a qualsiasi legislazione basata su tali Regole.
  6. Il Vettore, con il presente contratto, avrà diritto alle limitazioni e alle esenzioni di responsabilità previste dalle sezioni da 4281 a 4289, comprese, dei Revised Statutes of the U.S.A., nonostante il fatto che il Vettore possa essere il noleggiatore a tempo, il noleggiatore a viaggio o il noleggiatore di slot della nave da trasporto.
  7. Nel caso in cui la perdita o il danno al carico siano dovuti a cause concomitanti, l'onere di provare la parte della perdita o del danno attribuibile alla negligenza del vettore spetterà all'Esercente.
  8. Il Vettore avrà il diritto di inoltrare qualsiasi merce esclusa da una nave, o da qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato dal vettore, su una nave successiva o con qualsiasi altro mezzo di trasporto disponibile, a discrezione del vettore e senza preavviso.

4. Ritardo, danni conseguenti

Salvo quanto diversamente previsto nel presente documento, il Vettore non sarà in alcun caso responsabile per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali causati da ritardi o da qualsiasi altra causa e in qualsiasi modo. Fatto salvo quanto sopra, qualora il Vettore sia ritenuto responsabile di un ritardo, la responsabilità sarà limitata al nolo applicabile alla relativa fase del trasporto.

5. Alcuni diritti e immunità per il vettore e altre persone

  1. Il vettore ha il diritto di subappaltare a qualsiasi condizione la totalità o una parte del trasporto.
  2. L'Esercente si impegna a non avanzare alcuna pretesa o accusa nei confronti di qualsiasi persona o imbarcazione che non sia il Vettore, inclusi, ma non solo, i dipendenti o gli agenti del Vettore, qualsiasi appaltatore indipendente e i suoi dipendenti o agenti, e tutti gli altri da cui l'intero trasporto o parte di esso, direttamente o indirettamente, sia stato procurato, eseguito o intrapreso, che imponga o tenti di imporre a tali persone o imbarcazioni una qualsiasi responsabilità in relazione alla merce o al trasporto, e qualora venga comunque avanzata una richiesta o un'accusa, di difendere, indennizzare e tenere indenne il Vettore da tutte le conseguenze.Fermo restando quanto sopra, ogni persona e imbarcazione avrà il beneficio di tutte le disposizioni del presente contratto a favore del Vettore, come se tali disposizioni fossero espressamente a suo favore, e nello stipulare il presente contratto il Vettore, nella misura di tali disposizioni, lo fa non solo per proprio conto, ma anche come agente o fiduciario per tali persone e imbarcazioni e tali persone e imbarcazioni saranno in tal senso o saranno considerate parti del presente contratto.
  3. L'Esercente dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne il Vettore da qualsiasi reclamo o responsabilità (e da qualsiasi spesa derivante) derivante dal trasporto di merci nella misura in cui tale reclamo o responsabilità ecceda la responsabilità del Vettore ai sensi della presente Polizza di carico.
  4. Le difese e i limiti di responsabilità previsti dalla presente Polizza di carico si applicheranno in qualsiasi azione contro il Vettore, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale.

6. Limitazione della confezione/unità e valore dichiarato

  1. Limitazione per gli Stati Uniti: Rotta commerciale Se la spedizione è diretta o proveniente dai porti degli Stati Uniti, o da o verso punti interni degli Stati Uniti, la responsabilità massima del vettore non potrà in alcun caso superare i 500 dollari statunitensi per collo, o, nel caso di merci non spedite in colli, i 500 dollari statunitensi per unità di carico abituale, a meno che non sia stato dichiarato un valore in conformità con la sezione (4) seguente.
  2. Limitazione per il commercio di Visby: Rotte In caso di applicazione delle Regole dell'Aia o delle Regole dell'Aia-Visby (compresi i Protocolli del 1968 e del 1979), o di qualsiasi legislazione che renda tali regole obbligatoriamente applicabili alla presente polizza di carico, come la COGWA, il vettore non sarà responsabile di alcun limite superiore per i colli o le unità, a meno che il valore non sia stato dichiarato e fissato a un limite superiore in conformità alla sezione (4) seguente. Secondo le Regole dell'Aia del 1924, il limite è di 100 sterline inglesi del valore corrente, mentre secondo i Protocolli dell'Aia-Visby, del 1968 e del 1979, nonché il COGWA, il limite è di 2 DSP per chilo o 667,67 DSP per collo, a seconda di quale sia il valore più alto.
  3. Limitazione per altri mestieri: Nei traffici in cui l'Aia, l'Aia-Visby o il COGWA o il COGSA non sono obbligatoriamente applicabili, la responsabilità del Vettore non supererà US $2,00 per chilo del peso lordo delle merci perse o danneggiate, o il loro valore c.i.f., se inferiore.
  4. Ad valorem: Valore dichiarato della merce La responsabilità del Vettore può essere fissata a un valore superiore (1) se la natura e il valore della merce sono dichiarati per iscritto al Vettore dal Mittente prima della spedizione, (2) se tale valore superiore dichiarato è inserito nella parte anteriore della presente polizza di carico nell'apposito spazio e (3) se viene pagato il nolo supplementare applicabile come da tariffa. Eventuali perdite o danni parziali saranno adeguati pro rata sulla base di tale valore dichiarato.
  5. Definizione di pacchetto o unità: Nel caso in cui un contenitore sia riempito dal Vettore, il numero di colli o unità indicato sulla faccia della presente polizza di carico nella colonna “MARCHE+NOMI. Il numero di colli o unità indicato sul fronte della presente polizza di carico nella colonna intitolata ”MARCHE+NOMI DEL SIGILLO DEL CONTENITORE“ sarà considerato il numero di colli o unità ai fini di qualsiasi limite di responsabilità previsto dalle suddette Regole o da qualsiasi legislazione basata su tali Regole, inclusa la COGWA. Il termine ”collo“ comprende anche i pallet, i pattini, le cisterne, i fiaschi o qualsiasi altro mezzo per consolidare le merci ai fini della spedizione. Nel commercio diverso da quello statunitense, il termine ”unità" indica l'unità fisica o il pezzo di carico non spedito in un collo, comprese le imbarcazioni, i veicoli o le macchine, e indipendentemente dall'unità di peso o di misura utilizzata per il calcolo dei noli. Per quanto riguarda le merci spedite alla rinfusa, la limitazione applicabile sarà quella prevista dalle norme o dalla legislazione in vigore e, in mancanza di queste, in base al peso o all'unità di misura utilizzata per il calcolo dei noli.

7. Barra del tempo

A meno che l'avviso di perdita o danno e la natura generale di tale perdita o danno non vengano comunicati per iscritto al Vettore nel luogo di consegna prima o al momento del prelievo della merce in custodia della persona che ha diritto alla consegna della stessa ai sensi della presente Polizza di carico, tale prelievo costituirà una prova prima facie della consegna da parte del Vettore della merce come descritta nella presente Polizza di carico.

Se la perdita o il danno non sono evidenti, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla consegna. Ogni responsabilità del Vettore cessa se non viene intentata una causa entro 12 mesi dalla consegna della merce o dalla data in cui la merce avrebbe dovuto essere consegnata.

8. Responsabilità del commerciante

  1. La descrizione e i dettagli della merce indicati nel presente documento sono forniti dall'Esercente e l'Esercente garantisce al Vettore che la descrizione e i dettagli, inclusi, ma non solo, peso, contenuto, misura, qualità, condizione, marchi, numeri e valore sono corretti.
  2. L'Esercente dovrà rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i requisiti delle autorità doganali, portuali e di altro tipo e dovrà sostenere e pagare tutti i dazi, le tasse, le multe, le imposte, le spese e le perdite sostenute o subite a causa di ciò o a causa di qualsiasi marcatura, numerazione o indirizzo illegale, errato o insufficiente delle merci.
  3. L'Esercente si impegna a garantire che la merce sia imballata in modo adeguato a sopportare i rischi ordinari del trasporto, tenuto conto della sua natura e in conformità a tutte le leggi, i regolamenti e i requisiti applicabili.
  4. Nessuna merce che sia o possa diventare pericolosa, infiammabile o dannosa o che sia o possa diventare suscettibile di danneggiare qualsiasi proprietà o persona sarà offerta al Vettore per il trasporto senza l'espresso consenso scritto del Vettore e senza che il contenitore o altro rivestimento in cui la merce deve essere trasportata e la merce siano distintamente contrassegnati all'esterno in modo da indicare la natura e il carattere di tali articoli e in modo da rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i requisiti applicabili.Se tali articoli vengono consegnati al Vettore senza il consenso scritto e la marcatura o se, a giudizio del Vettore, gli articoli sono o possono diventare pericolosi, infiammabili o dannosi, gli stessi possono essere distrutti, smaltiti, abbandonati o resi innocui in qualsiasi momento senza alcun compenso per l'Esercente e senza pregiudizio per il diritto del Vettore di addebitare le spese.
  5. L'Esercente sarà responsabile per la perdita, il danno, la contaminazione, l'imbrattamento, la detenzione o la controstallia prima, durante e dopo il trasporto di beni (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Container) del Vettore o di qualsiasi persona o imbarcazione (diversa dall'Esercente) di cui al precedente punto 5(2), causati dall'Esercente o da qualsiasi persona che agisca per suo conto o per i quali l'Esercente sia altrimenti responsabile.
  6. L'Esercente dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne il Vettore da qualsiasi perdita, danno, reclamo, responsabilità o spesa di qualsiasi tipo derivante da qualsiasi violazione delle disposizioni della presente clausola 8 o da qualsiasi causa in relazione alla merce per la quale il Vettore non è responsabile.

9. Contenitori

  1. Le merci possono essere stipate dal Vettore all'interno o sui contenitori e le merci possono essere stipate con altre merci.
  2. L'Esercente dovrà ispezionare attentamente qualsiasi contenitore fornito dal Vettore per assicurarsi che sia adatto e soddisfacente sotto tutti gli aspetti per la merce da spedire. L'Esercente dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne il Vettore da qualsiasi perdita, danno, reclamo, responsabilità o spesa di qualsiasi tipo causati dall'imballaggio, dal controllo, dallo stivaggio e dal fissaggio della merce contenuta in un contenitore, o dalla mancata ispezione del contenitore stesso, da parte dell'Esercente o per suo conto.

10. Cargo a temperatura controllata

  1. L'Esercente si impegna a non offrire per il trasporto merci che necessitano di controllo della temperatura senza averne preventivamente dato comunicazione scritta (e indicando nella casella sul fronte della presente Polizza di Carico se questa Polizza di Carico è stata preparata dall'Esercente o da una persona che agisce per suo conto) la loro natura e il particolare intervallo di temperatura da mantenere e, nel caso di un Container a temperatura controllata riempito da o per conto dell'Esercente, si impegna inoltre a verificare che il carico sia stato adeguatamente pre-raffreddato, che la merce sia stata correttamente stipata nel container e che i controlli termostatici siano stati correttamente impostati dall'Esercente prima del ricevimento della merce da parte del Vettore.Se i requisiti di cui sopra non vengono rispettati, il Vettore non sarà responsabile di eventuali perdite o danni alla merce causati da tale inosservanza.
  2. Il Vettore non sarà responsabile di eventuali perdite o danni alla merce derivanti da difetti, alterazioni, guasti, arresti di: macchinari di controllo della temperatura, impianti, isolamenti o qualsiasi apparato del Contenitore, a condizione che il Vettore eserciti, prima o all'inizio del trasporto, la dovuta diligenza per mantenere il Contenitore refrigerato in uno stato efficiente.

11. Questioni che influenzano le prestazioni

  1. Se, in qualsiasi momento, il trasporto è o potrebbe essere influenzato da impedimenti, rischi, ritardi, difficoltà o svantaggi di qualsiasi tipo (comprese le condizioni della merce), di qualsiasi natura e in qualsiasi modo si verifichino (indipendentemente dal fatto che il trasporto sia iniziato o meno), il Vettore può:(A) senza preavviso all'Esercente, abbandonerà il trasporto della merce e, ove ragionevolmente possibile, metterà la merce o parte di essa a disposizione dell'Esercente in qualsiasi luogo che il Vettore riterrà sicuro e conveniente; in tal caso cesserà la responsabilità del Vettore nei confronti di tale merce.
    (B) senza pregiudicare il diritto del Vettore di abbandonare successivamente il trasporto ai sensi del precedente punto (A), proseguire il trasporto. In ogni caso, il Vettore avrà diritto all'addebito completo della merce ricevuta per il trasporto e l'Esercente dovrà pagare qualsiasi costo aggiuntivo derivante dalle circostanze di cui sopra.
  2. La responsabilità del Vettore nei confronti della merce cesserà al momento della consegna o di altra disposizione della merce in conformità agli ordini o alle raccomandazioni impartite da qualsiasi governo o autorità o da qualsiasi persona che agisca o pretenda di agire in qualità o per conto di tale governo o autorità.

12. Metodi e percorsi di trasporto

  1. Il Vettore può in qualsiasi momento e senza preavviso all'Esercente: utilizzare qualsiasi mezzo di trasporto o di stoccaggio; caricare o trasportare la merce su qualsiasi nave, sia essa nominata o meno sulla parte anteriore del presente documento; trasferire la merce da un mezzo di trasporto ad un altro, compreso il trasbordo o il trasporto della stessa su una nave diversa da quella nominata sulla parte anteriore del presente documento o con qualsiasi altro mezzo di trasporto; disimballare e rimuovere in qualsiasi luogo le merci che sono state stipate in o su un container e inoltrarle in qualsiasi modo, procedere a qualsiasi velocità e per qualsiasi percorso a sua discrezione (che sia o meno il più vicino o diretto o abituale o pubblicizzato) e procedere o sostare in qualsiasi luogo una o più volte e in qualsiasi ordine; caricare o scaricare le merci da qualsiasi mezzo di trasporto in qualsiasi luogo (indipendentemente dal fatto che il luogo sia o meno un porto indicato sulla parte anteriore del presente documento come porto di carico o porto di scarico previsto); rispettare gli ordini o le raccomandazioni impartiti da qualsiasi governo o autorità o da qualsiasi persona o ente che agisca o pretenda di agire in qualità di o per conto di tale governo o autorità o che abbia, in base ai termini dell'assicurazione sul mezzo impiegato dal Vettore, il diritto di impartire ordini o indicazioni, consentire alla nave di procedere con o senza piloti, di rimorchiare o essere rimorchiata o di essere messa a secco, consentire alla nave di trasportare bestiame, merci di ogni tipo, pericolose o meno, contrabbando, sostanze proibite, esplosivi, munizioni o provviste di guerra e navigare armata o disarmata.
  2. Le libertà di cui al punto (1) possono essere invocate dal Vettore per qualsiasi scopo, connesso o meno al trasporto della merce. Tutto ciò che viene fatto in conformità con il punto (1) di cui sopra o qualsiasi ritardo da esso derivante sarà considerato come rientrante nel trasporto contrattuale e non costituirà una deviazione di qualsiasi natura o grado.

13. Consegna della merce

Se la consegna della merce non viene presa in consegna dall'Esercente nel momento e nel luogo in cui la merce è pronta per la consegna, il Vettore avrà il diritto, senza preavviso, di rimuovere da un Container la merce se stipata in o su un Container e di immagazzinare la merce ad esclusivo rischio e spese dell'Esercente. Tale immagazzinamento costituirà una consegna dovuta ai sensi del presente documento e, di conseguenza, cesserà la responsabilità del Vettore nei confronti della merce.

14. Spese

  1. Gli oneri si considerano interamente maturati al momento del ricevimento della merce da parte del Vettore e sono pagati e non rimborsabili in ogni caso.
  2. Le tariffe sono state calcolate sulla base dei dati forniti da o per conto dell'Esercente. Il Vettore avrà il diritto di esibire la fattura commerciale della merce o una copia autentica della stessa e di ispezionare, ripesare, rimisurare e rivalutare la merce; nel caso in cui le indicazioni fornite dal Vettore risultino errate, l'Esercente dovrà corrispondere al Vettore le spese corrette (con accredito delle spese addebitate) e i costi sostenuti dal Vettore per stabilire le indicazioni corrette.
  3. Tutti gli oneri dovranno essere pagati senza alcuna compensazione, domanda riconvenzionale, deduzione o sospensione dell'esecuzione.
  4. Il nolo e tutti gli altri importi relativi alla presente B/L devono essere pagati, a discrezione di ACL, nella valuta indicata nella presente B/L o in quella del paese del porto di carico o del porto di scarico, al tasso di cambio più alto in vendita per l'assegno circolare in vigore alla data del contratto di nolo o alla data della presente B/L, o per il nolo pagabile in anticipo alla data di carico, o per il nolo pagabile a destinazione il giorno in cui la nave è entrata in dogana o alla data di ritiro dell'ordine di consegna.Se ACL ha acconsentito al pagamento del nolo e degli oneri in valute diverse dal dollaro statunitense o canadese e tali valute sono svalutate prima del pagamento, la conversione delle valute statunitensi o canadesi sarà effettuata al tasso di vendita bancario più elevato alla data del pagamento.

15. Pegno

Il Vettore avrà un diritto di pegno sulla merce e sui documenti ad essa relativi per tutte le somme in qualsiasi momento dovute al Vettore dall'Esercente e per i contributi medi generali a chiunque dovuti e per i costi di recupero degli stessi e il Vettore avrà il diritto di vendere la merce e i documenti tramite asta pubblica o trattativa privata, senza preavviso all'Esercente e a spese dell'Esercente e senza alcuna responsabilità nei confronti dell'Esercente.

16. Media generale

Media generale da regolare in qualsiasi porto o luogo a discrezione del Vettore, e da liquidare secondo le Regole di York Anversa, 1974, che coprono tutte le merci, sia trasportate sul ponte che sotto coperta. La Clausola Jason modificata deve essere considerata come incorporata nel presente documento. Se richiesto, prima della consegna della merce dovrà essere presentata al vettore una cauzione, compreso un deposito in contanti, che il vettore riterrà sufficiente a coprire il contributo stimato della merce e gli eventuali oneri di salvataggio e speciali.

17. Giurisdizione e diritto

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente documento, il contratto evidenziato o contenuto nella presente Polizza di carico è disciplinato dalle leggi svedesi e qualsiasi reclamo o controversia derivante dalla stessa o in relazione alla stessa sarà determinato dai tribunali svedesi e da nessun altro tribunale. Fatto salvo quanto sopra, per il traffico da o verso gli Stati Uniti, tale reclamo o controversia sarà deciso dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York e in conformità con le leggi degli Stati Uniti.

18. Separabilità

I termini della presente polizza di carico sono separabili e se una disposizione o una parte di essa viene ritenuta non valida o non applicabile, tale decisione non pregiudica la validità o l'applicabilità di qualsiasi altra disposizione o parte di essa della presente polizza di carico.